Post sul blog: L’Italia sposta la direttiva UE sul whistleblowing

L’Italia ha finalmente implementato la direttiva UE sulla denuncia di irregolarità che ora richiede alle aziende di istituire canali di segnalazione efficaci, proteggere gli informatori da ritorsioni e indagare debitamente sulle segnalazioni. Rafforzando le pratiche di etica aziendale e scoraggiando ulteriormente la cattiva condotta, questa mossa contribuirà a promuovere un ambiente aziendale più responsabile in Italia.

introduzione

Il governo italiano ha emanato il decreto legislativo n. 24/2023 ( Normativa italiana sul whistleblowing(Attuazione della Direttiva dell’Unione Europea (UE) 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019) Direttiva UE sul whistleblowing). La legge italiana sul whistleblowing ha lo scopo di proteggere coloro che segnalano violazioni del diritto dell’UE e di estendere l’ambito di applicazione dei reati della direttiva UE sul whistleblowing alla legislazione nazionale.

La legge italiana sul whistleblowing aggiunge alcune disposizioni in materia di whistleblowing già esistenti in settori specifici (ad esempio, per la segnalazione di violazioni della normativa sui servizi finanziari, disposizioni antiriciclaggio, ecc.) mantenendo anche la normativa esistente sulla protezione delle informazioni riservate e dei segreti professionali medici e giudiziario.

L’innovazione più significativa è l’allargamento dell’applicazione degli obblighi di segnalazione che prima erano limitati al settore pubblico e ai soggetti privati ​​che già adottano un modello normativo (modello 231) Ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (Legge 231) sulla responsabilità quasi penale delle imprese ora estesa a qualsiasi società con almeno 50 dipendenti o comunque soggetta a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione (ad esempio, soggetti soggetti alla regolamentazione relativa ai servizi finanziari e ai mercati finanziari, alla normativa antiriciclaggio nonché all’aviazione civile e operazioni di sicurezza in mare relative a petrolio e gas).

obblighi generali

Sebbene esistano già obblighi di segnalazione per gli enti pubblici e privati ​​con il modulo 231 in vigore, la nuova legislazione italiana in materia di denuncia fa un ulteriore passo avanti per stabilire un regime completo che si applica sia agli enti pubblici che (la maggior parte) privati. La mossa allinea l’Italia alla direttiva UE sul whistleblowing e fornisce un quadro unico per il whistleblowing. In base al nuovo sistema, i dipendenti dei soggetti soggetti alla normativa italiana sul whistleblowing possono (a) ricorrere a un canale di segnalazione interno ad un apposito ufficio all’interno dell’ente stesso e/o (b) a un canale di segnalazione esterno all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ciò non esclude che, in circostanze limitate, l’infrazione possa anche essere resa pubblica.

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Soglie/programma pertinenti

Un soggetto privato deve conformarsi al nuovo sistema di denuncia se:

  • ha almeno 50 dipendenti; O
  • Indipendentemente dal numero dei dipendenti, esso rientra nell’ambito di applicazione di alcune specifiche disposizioni del diritto comunitario (ad esempio, soggetti soggetti alla regolamentazione in materia di servizi finanziari e mercati finanziari, normativa antiriciclaggio, nonché aviazione civile e offshore oil and disposizioni relative alla sicurezza delle operazioni gas); O
  • L’ente ha adottato il modello 231.

Devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa italiana in materia di whistleblowing 15 luglio 2023a meno che l’entità non abbia Fino a 249 dipendentinel qual caso i commit devono essere eseguiti prima 17 dicembre 2023.

scala fisica

La legislazione italiana sul whistleblowing ha un campo di applicazione materiale più ampio rispetto alla direttiva UE sul whistleblowing, in quanto si applica sia al diritto dell’UE (ad esempio, appalti pubblici, servizi finanziari, protezione ambientale, sicurezza nucleare, protezione dei dati) sia alle violazioni del diritto italiano (ad esempio, ( a) qualsiasi attività illecita che possa dar luogo a responsabilità penale, civile o amministrativa e (b) qualsiasi azione configurabile in uno dei reati previsti dalla legge 231). Tuttavia, il sistema di whistleblowing non è uniformemente applicato a tutti i soggetti pubblici e privati, o anche tra soggetti privati. Questo vale infatti per:

  • qualsiasi ente pubblico – Quale soggetto dovrebbe istituire canali interni (e i cui dipendenti possono utilizzare anche il canale esterno dell’ANAC) per segnalare violazioni sia della normativa comunitaria che italiana.
  • Qualsiasi entità privata con modulo 231 applicabile e fino a 49 dipendenti – Quale soggetto dovrebbe istituire canali interni per la segnalazione di comportamenti che configurano uno dei reati previsti dalla Legge 231.
  • Qualsiasi soggetto privato con un Modello 231 e 50 o più dipendenti Ogni ente deve istituire canali interni (e consentire anche ai propri dipendenti di utilizzare un canale di segnalazione esterno all’ANAC) per segnalare violazioni (a) del diritto comunitario e (b) comportamenti che configurano uno dei reati elencati nel Codice 231.
  • Qualsiasi entità privata con 50 o più dipendenti o altrimenti soggetta a determinati doveri definiti dal diritto dell’Unione europea – Quale soggetto dovrebbe istituire canali interni (i cui dipendenti possono utilizzare anche il canale esterno dell’ANAC) per segnalare violazioni del diritto comunitario.
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Canali di segnalazione interna

Deve garantire canali di segnalazione interna Segretezza L’identità dell’informatore e di eventuali terzi coinvolti, nonché il contenuto della segnalazione e dei relativi documenti.

Ricevuta la segnalazione attraverso il canale interno, l’ufficio preposto (solitamente l’Organismo di Vigilanza ex L. 231 Organismo di Vigilanza o qualsiasi altro ufficio designato all’interno o all’esterno della Società) per accusare ricevuta, informare i notificanti entro sette giorni e fornire un riscontro sulla segnalazione ricevuta entro i tre mesi successivi.

Canali di segnalazione esterni

L’ANAC istituisce un canale esterno riservato di segnalazione per segnalanti e terzi, idoneo a ricevere segnalazioni scritte o orali. Al ricevimento del rapporto, l’ANAC deve (1) accusare ricevimento del rapporto entro sette giorni e (2) fornire osservazioni sul rapporto entro tre mesi, a meno che non sussista un valido motivo per il ritardo.

Il canale esterno può essere utilizzato se esiste una delle seguenti condizioni:

  • Il canale interno obbligatorio di segnalazione non è attivato o non è conforme alla normativa italiana sul whistleblowing.
  • Il segnalante ha già depositato una segnalazione interna che non è stata accolta o seguita dall’ente.
  • Il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione interna non sarà effettivamente seguita dall’ente o che la segnalazione stessa possa creare un rischio di ritorsione.
  • Il segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o apparente per l’interesse pubblico.

Protezione degli informatori

Chi è il protettore?

  • fischiatore (ad esempio, qualsiasi persona, dipendente o meno della persona giuridica al momento della segnalazione, che ha segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su una possibile violazione rientrante nell’ambito di applicazione della normativa italiana in materia di whistleblowing).
  • facilitatore (vale a dire, qualsiasi terza parte associata all’informatore che potrebbe essere oggetto di ritorsioni in un contesto lavorativo, come colleghi o familiari, comprese le persone giuridiche di proprietà o con cui l’informatore intrattiene rapporti d’affari).
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Quali condizioni devono essere soddisfatte per la divulgazione al pubblico delle informazioni riportate?

In casi specifici, anche l’informatore può farlo divulgazione pubblica informazioni riportate Se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • aveva precedentemente presentato una segnalazione interna o esterna e non aveva ricevuto risposta entro i termini previsti dalla legge italiana sul whistleblowing; O
  • Ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o apparente per l’interesse pubblico; O
  • Ha ragionevoli motivi per ritenere che una segnalazione esterna all’ANAC possa presentare un rischio di ritorsione o che vi siano scarse possibilità che la violazione venga effettivamente sanata a causa delle particolari circostanze del caso.

Cosa include la protezione?

  • Il divieto di vendetta Contro un informatore che non può, ad esempio, essere licenziato, sospeso, retrocesso, esaminato negativamente, discriminato, molestato o sottoposto ad azione disciplinare o altra punizione.
  • misure di sostegnoAd esempio, informazioni, assistenza e consulenza (gratuita) sulle modalità di denuncia, sulla tutela contro le ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali ed europee, sui diritti dell’interessato, nonché sui termini e le condizioni di accesso alle vie legali aiuto.
  • Rimedi per vendettacioè di sporgere denuncia all’ANAC, che dovrà poi denunciarlo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per richiedere Rif nel suo posto di lavoro se il dipendente viene licenziato a seguito della denuncia o del reclamo, e inoltre, Risarcimento danni.

Sanzioni

In caso di mancata introduzione di un canale interno di segnalazione in linea con la normativa italiana in materia di whistleblowing o di indagine adeguata sulla violazione segnalata, l’ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie (da € 500 a € 50.000). Sono previste sanzioni anche in caso di ritorsione od ostacolo al processo di segnalazione.

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